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Volo in ritardo o cancellato: ecco cosa fare.

Il tuo volo parte in ritardo o è stato cancellato? Ecco cosa puoi fare. 

BW
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Benjamin Wegmüller

Benjamin ha conseguito un master in giurisprudenza presso l’Università di Berna e lavora per Fortuna da oltre cinque anni. Nel suo ruolo di supervisore dirige già da diversi anni le attività quotidiane del team «First Touch Customer Experience» nella sede di Adliswil.

Tutto è pronto per le ferie e non vedi l’ora di fare le valigie. Ma che delusione: il tuo volo viene annullato. Per fortuna c’è la nostra assicurazione di protezione giuridica, che insieme al partner cancelled.ch ti aiuta a far valere i tuoi diritti.

I tuoi diritti in caso di ritardi o cancellazioni

In caso di cancellazioni e ritardi dei voli bisogna fare in primo luogo riferimento al regolamento in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo, ossia il Regolamento UE 261/2004/CE, che tutela i passeggeri aerei in caso di irregolarità di vario tipo.

 

Cancellazione del volo

Se il volo viene cancellato, hai diritto a un risarcimento forfettario che dipende dalla tratta aerea e ammonta a:

  • € 250 per tratte inferiori a 1500 km
  • € 400 per tratte comprese fra 1500 e 3500 km
  • € 600 per tratte superiori a 3500 km

 

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Ritardo del volo

Ai sensi del Regolamento, in linea di principio se il volo è in ritardo non hai diritto a un risarcimento. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha tuttavia stabilito che un ritardo del volo di almeno tre ore deve essere equiparato a una cancellazione. Ciò significa che, a partire da un ritardo di tre ore, hai comunque diritto al risarcimento. In presenza di scali, a essere decisivo è il momento in cui arrivi all’aeroporto di destinazione. Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea non sono tuttavia vincolanti per la Svizzera. Almeno uno degli aeroporti interessati deve quindi trovarsi nell’UE.

 

Quali voli sono interessati dal Regolamento?

  • Tutti i voli che decollano dall’UE, dalla Svizzera, dalla Norvegia o dall’Islanda.
  • Tutti i voli che atterrano nell’UE, in Svizzera, in Norvegia o in Islanda, se la compagnia aerea proviene da uno di questi Paesi.

 

Le vacanze sono pensate per riposarsi. Per viverle senza turbolenze è bene conoscere i propri diritti e la piattaforma cancelled.ch.

In quali casi la compagnia aerea non risarcisce?

 

Circostanze eccezionali

In determinati casi, i passeggeri non hanno diritto ad alcun risarcimento. Un esempio è quando il ritardo o la cancellazione del volo è da ricondurre a una causa indipendente dalla volontà della compagnia aerea. In questo caso si parla di circostanze eccezionali.

Ne sono un esempio:

  • maltempo e catastrofi naturali
  • scioperi (valutazione caso per caso)
  • decisioni del servizio di sicurezza aerea o dell’aeroporto
  • guerra e terrorismo
  • restrizioni dovute alla pandemia
  • Problemi tecnici (valutazione caso per caso; ad es. impatto con volatili e danni del produttore)

 

Buono a sapersi: circostanze non considerate eccezionali

I seguenti casi non costituiscono circostanze eccezionali e quindi avete diritto a un risarcimento:

  • Motivi operativi (ad es. errore di pianificazione da parte della compagnia aerea)
  • Problemi tecnici al velivolo (ad es. problemi idraulici, problemi al telaio, collisione con il veicolo della scala d’imbarco)
  • Personale malato (valutazione caso per caso)

 

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